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Statuto

                                        Articolo 9

1. Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le

Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

2. E’ rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci d’alloro, con

l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in carattere gotico “F” e “M” di colore giallo (“Fraternita Misericordiae”) e con l’indicazione della città di Fiesole.

                                        Articolo 10

1. La divisa dei Fratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa

simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia con il simbolo F/M e croce latina da un lato e con l’immagine della Madonna dall’altro.

2. E’ fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i

servizi di pronto soccorso e di assistenza può essere adottata una divisa anche secondo il colore ed il modello indicati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

                                        Articolo 11

1. Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita la

partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli Iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di una mobilitazione caritativa in caso di necessità.

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Articolo 12

1. La Confraternita non potrà partecipare aderire ad iniziative e/o a manifestazioni che esulino dal proprio carattere di

Ente caritativo e avente ispirazione cristiana.

Articolo 13

1. La Confraternita trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 14

1. Le opere caritative della Confraternita e degli Iscritti sono gratuite.
2. La Confraternita potrà richiedere ai beneficiati dei servizi un’oblazione a copertura soltanto delle spese vive sostenute,

esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l’opera prestata dai Fratelli.

Articolo 15

1. Il volontariato è la divisa morale dei Fratelli in ogni loro prestazione di attività.
2. E’ fatto espresso divieto per i Fratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.
3. Il Fratello della Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e

lo ringrazia con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie: “Che Iddio gliene renda merito”.

4. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Fratelli

distinzioni aventi puro carattere morale.

Articolo 16

1. Per i vari settori di attività caritative la Confraternita, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire Gruppi

funzionali coordinandoli con apposito Regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

Articolo 17

1. Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Fratello” o di “Sorella” ed alimentano tale vincolo

spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

2. Nel presente Statuto si sono indicati e si indicheranno con il termine di “Fratelli” tutti gli Iscritti alla Confraternita, siano

uomini oppure donne.

3. I Fratelli si suddividono in quattro (4) categorie:

a) Fratelli Aspiranti (o Giornanti Aggregati);
b) Fratelli Effettivi (o Giornanti Attivi);
c) Fratelli Sostenitori;
d) Fratelli Onorari.

4. L’iscrizione quale Fratello Aspirante avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Fratelli

Effettivi.

5. Il Magistrato  accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.
6. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia di cui al primo comma dell’articolo 12

del presente Statuto, i Fratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

7. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma quarto del presente articolo o, nel

caso in cui l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.

8. Il Fratello iscritto ad altro Sodalizio e ammesso alla Confraternita non potrà in nessun caso godere delle competenze e

dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

Articolo 18

1. I Fratelli Aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli articoli 17 e 19 del presente Statuto, intendono

far parte della categoria dei Fratelli Effettivi.

2. L’aspirantato ha la durata di almeno dodici (12) mesi di ininterrotto e lodevole servizio dopo di che, in presenza della

maggiore età e su deliberazione del Magistrato, gli Aspiranti passano alla categoria degli Effettivi.

3. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e con la consegna della veste simbolo di sacrificio, di

preghiera e di anonimato.

4. I Fratelli Aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e/o passiva.
5. I Fratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio nelle opere che

costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.

6. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all’assemblea con

diritto di elezione attiva e passiva; all’inizio di ogni anno sociale sarà compito del Magistrato di stabilire e di rendere noti in modo idoneo i criteri in base ai quali potrà essere mantenuta la qualifica di Fratello Effettivo.

7. I Fratelli Sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio

e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

8. Salvo l’elettorato passivo come membri del Collegio dei Sindaci Revisori, i Fratelli Sostenitori non partecipano

all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

9. I Fratelli Onorari sono coloro che dopo almeno dieci (10) anni di servizio attivo desiderino o siano costretti a cessare di

prestare il servizio stesso ed intendano conseguire la qualifica in oggetto. I Fratelli Onorari mantengono i diritti di elettorato attivo per tutti gli organi della Misericordia da eleggere e, limitatamente al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Sindaci Revisori, anche l’elettorato passivo.

10. Qualora lo desiderino e previa autorizzazione del Magistrato. i Fratelli Onorari potranno riprendere a prestare servizio

attivo quali Fratelli Effettivi.

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