








PREMESSA |
| Il movimento | caritativo delle | Misericordie, | nato dalla | Compagnia | di S. | Maria | che “ | ... | ebbe |
cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione
della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300,
C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle
Misericordie nell’udienza 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane
alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni
infaticabili della cultura della carità”. |
Articolo 1 |
| 1. E’ costituita l’Associazione denominata |
“VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE”. |
| 2. Essa venera come suo Patrono San Carlo Borromeo. |
Articolo 2 |
| 1. L’Associazione ha sede a Fiesole in via Marini 7. |
Articolo 3 |
| 1. | La | Misericordia | di | Fiesole | persegue | finalità | di | solidarietà | e | ha | per | scopo | la | costante | affermazione | della | carità | e | della |
fraternità cristiane attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione
delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. |
| 2. | L’Associazione | ha | durata | illimitata, | non | ha | fini | di | lucro, | ha | strutture | e | organizzazione | democratiche, | si | rivolge | alla |
generalità dei cittadini avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti. |
| 3. Il ricorso a personale dipendente o libero professionale sarà ammesso soltanto nei casi di cui ai commi primo e secondo |
dell’articolo 3 della legge regionale toscana 26 aprile 1993 numero 28 e/o nei casi consentiti da eventuali altre disposizioni, anche
future, in materia. |
Articolo 4 |
| 1. | La | Misericordia | di | Fiesole | è | costituita | agli | effetti | giuridici | come | Associazione | secondo | l’articolo | 18 | della | Costituzione |
della Repubblica Italiana e secondo gli articoli 12 e seguenti del vigente codice civile; è costituita altresì come Organizzazione di
Volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 261 e delle leggi regionali in materia. |
| 2. La Misericordia è, secondo l’ordinamento | canonico, Associazione privata di fedeli ai | sensi dei canoni 298-311 e | 321-326 |
del Codice di Diritto Canonico. |
Articolo 5 |
| 1. Oggetto della Confraternita è l’esercizio | volontario, per amore di Dio e | del Prossimo, delle opere di misericordia | corporali |
e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale e internazionale, anche
in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia. |
| 2. In particolare cura: |
a) il trasporto degli infermi da e per gli ospedali, la case di cura, le case di riposo, i ricoveri, i luoghi di assistenza, eccetera; |
| 3. Inoltre, con particolare riguardo all’aspetto religioso, cura: |
a) il mantenimento della coscienza cattolica degli Iscritti mediante opportune iniziative; |
| 4. | La | Confraternita | infine | potrà | promuovere | e | compiere | tutte | le | operazioni | ritenute | necessarie | o | utili | per | il | conseguimento |
dell’oggetto sociale nonché tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe
impegnandosi a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti,
attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di
un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo. |
Articolo 6 |
| 1. | La | Confraternita | provvede | all’attivazione | della | coscienza | civica | e | cristiana | degli | Iscritti | mediante | opportuni | corsi | di |
formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico sanitario dei Fratelli con corsi
teorico-pratici di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo, anche secondo le linee e i programmi emanati dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia. |
Articolo 7 |
| 1. | Per | l’espletamento | delle | proprie | attività | la | Confraternita | potrà | costituire | apposite | Sezioni | previa | autorizzazione | della |
Confederazione Nazionale e convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. |
| 2. Le Sezioni | potranno avere un | apposito Comitato di | coordinamento regolamentato da | specifiche norme di | attuazione e | di |
funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato della Confraternita. |
Articolo 8 |
| 1. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo |
diocesano e con le altre Autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio Correttore. |