Statuto

Premessa

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che “... ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l’anno 1244 nella vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria a dì 14 agosto” (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell’udienza 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede “Fautrici della civiltà dell’amore e testimoni infaticabili della cultura della carità”. La Confraternita di Misericordia di Fiesole trae la sua origine dalla pietà dei fedeli.
La sua fondazione risale all’anno 1829, come da rescritto di Leopoldo II Granduca di Toscana, del 7 febbraio dello stesso anno, e da decreto di Mons. Vescovo di Fiesole, Giovanni Battista Parretti, del 21 marzo seguente. E’ sodalizio di religione e di assistenza, retto dal presente Statuto e dalle leggi canoniche e civili.

Articolo 1
1. E’ costituita l’Associazione denominata
“VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIESOLE”.
2. Essa venera come suo Patrono San Carlo Borromeo.

Articolo 2
1. L’Associazione ha sede a Fiesole in via Marini 7.

Articolo 3
1. La Misericordia di Fiesole persegue finalità di solidarietà e ha per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiane attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.
2. L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture e organizzazione democratiche, si rivolge alla generalità dei cittadini avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.
3. Il ricorso a personale dipendente o libero professionale sarà ammesso soltanto nei casi di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 3 della legge regionale toscana 26 aprile 1993 numero 28 e/o nei casi consentiti da eventuali altre disposizioni, anche future, in materia.

Articolo 4
1. La Misericordia di Fiesole è costituita agli effetti giuridici come Associazione secondo l’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo gli articoli 12 e seguenti del vigente codice civile; è costituita altresì come Organizzazione di Volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 261 e delle leggi regionali in materia.
2. La Misericordia è, secondo l’ordinamento canonico, Associazione privata di fedeli ai sensi dei canoni 298-311 e 321-326 del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 5
1. Oggetto della Confraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di misericordia corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale e internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
2. In particolare cura:

  1. il trasporto degli infermi da e per gli ospedali, la case di cura, le case di riposo, i ricoveri, i luoghi di assistenza, eccetera;
  2. il soccorso a ed il trasporto di persone colpite da infortunio accidentale, anche se seguito da morte;
  3. i cosiddetti “servizi sociali” quali il trasporto di anziani, di portatori di handicap, di persone con ritardi di apprendimento, eccetera;
  4. il trasporto di organi
  5. le prestazioni di assistenza anche notturna agli infermi nonché la muta di letto;
  6. i servizi funebri;
  7. le attività nei diversi settori della Protezione civile;
  8. l’assistenza di persone in stato di bisogno, anche mediante la gestione e/o la collaborazione nella gestione di case di cura, di riposo e similari;
  9. il servizio medico ambulatoriale;
  10. il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali;

3. Inoltre, con particolare riguardo all’aspetto religioso, cura:

  1. il mantenimento della coscienza cattolica degli Iscritti mediante opportune iniziative;
  2. la promozione della devozione al Santo Patrono e la celebrazione solenne della festa che si terrà la prima domenica dopo la data della ricorrenza, a meno che questa già non cada di domenica;
  3. il suffragio delle anime dei Confratelli defunti con preci e uffici funebri;
  4. la partecipazione alla processione del Corpus Domini;
  5. la partecipazione, secondo le tradizioni e le circostanze, alle solennità di sacre funzioni.

4. La Confraternita infine potrà promuovere e compiere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale nonché tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d’uomo.