Statuto

Articolo 48
1. A completamento delle norme del presente Statuto e ove necessario l’Assemblea approva, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, il Regolamento Generale le cui disposizioni potranno essere riformate sempre con la maggioranza ora detta.
2. Il Magistrato provvede a redigere le Norme di attuazione del Regolamento Generale riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 49
1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti dal precedente articolo 39 lettera d) il Provveditore segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita associativa e della funzionalità dei servizi.
2. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità e esperito inutilmente un tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione nonché alla convocazione dell’Assemblea degli Associati per la ricostituzione degli organi associativi.
3. Il Commissario Straordinario non può rimanere in carica per più di sei (6) mesi.
4. Ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile o l’Assemblea stessa rimanga priva di esiti il Commissario Straordinario provvede alla denunzia della situazione ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del Codice civile nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’articolo 11 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Articolo 50
1. La Confraternita non potrà essere sciolta per deliberazione assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità di funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli Effettivi tale da svolgere almeno in parte le opere di carità e di assistenza.
2. La deliberazione di scioglimento è presa dall’Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Provveditore o dal Commissario Straordinario.
3. Per la deliberazione di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza e della speciale maggioranza di cui all’articolo 21 comma terzo del Codice civile [tre quarti (3/4) degli associati].
4. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia che interverrà all’Assemblea con un suo Delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la sua eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita.
5. Con la deliberazione di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più Liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli Iscritti alla Confraternita.

Articolo 51
1. A seguito dello scioglimento i beni residui della Confraternita sono devoluti a altra Associazione a carattere locale che abbia ispirazione cristiana e persegua fini di carità analoghi a quelli della confraternita o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Articolo 52
1. Come norma transitoria è stabilito che tutti coloro che alla data di entrata in vigore del presente Statuto rivestano la qualifica di Capi di Guardia o quella di Giubilati conservino dette rispettive qualifiche ed il diritto di voto in assemblea nonchè il diritto di elettorato passivo per tutte le cariche sociali.

Articolo 53
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice civile, a quelle della legge 11 agosto 1991 numero 266, a quelle della legge regionale toscana 26 aprile 1993 numero 28, e a quelle - anche future - in materia di Associazioni in generale e in materia di Organizzazioni di Volontariato in particolare, norme tutte integrate dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in quanto non contrastanti, ed alle disposizioni di Diritto Canonico.