Statuto
Articolo 6
1. La Confraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli Iscritti mediante opportuni corsi di
formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico sanitario dei Fratelli con corsi teorico-pratici di
istruzione e con ogni altro idoneo mezzo, anche secondo le linee e i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 7
1. Per l’espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite Sezioni previa autorizzazione della
Confederazione Nazionale e convenzionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
2. Le Sezioni potranno avere un apposito Comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e di funzionamento all’uopo
emanate dal Magistrato della Confraternita.
Articolo 8
1. In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo diocesano e con le altre Autorità
ecclesiastiche anche attraverso il proprio Correttore.
Articolo 9
1. Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio
italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
2. E’ rappresentato da un ovale con fondo azzurro contornato da due tralci d’alloro, con l’emblema della croce latina di
colore rosso, con ai lati le lettere in carattere gotico “F” e “M” di colore giallo (“Fraternita Misericordiae”) e con l’indicazione della città di Fiesole.
Articolo 10
1. La divisa dei Fratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da
un cordiglio con rosario nero con una medaglia con il simbolo F/M e croce latina da un lato e con l’immagine della Madonna dall’altro.
2. E’ fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di
assistenza può essere adottata una divisa anche secondo il colore ed il modello indicati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 11
1. Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa della Confraternita la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia implica per tutti gli Iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli
delle Misericordie d’Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l’impegno di una mobilitazione caritativa in caso di necessità.
Articolo 12
1. La Confraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o a manifestazioni che esulino dal proprio
carattere di Ente caritativo e avente ispirazione cristiana.
Articolo 13
1. La Confraternita trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Articolo 14
1. Le opere caritative della Confraternita e degli Iscritti sono gratuite.
2. La Confraternita potrà richiedere ai beneficiati dei servizi un’oblazione a copertura soltanto delle spese
vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il Sodalizio e per l’opera prestata dai Fratelli.
Articolo 15
1. Il volontariato è la divisa morale dei Fratelli in ogni loro prestazione di attività.
2. E’ fatto espresso divieto per i Fratelli di accettare qualsiasi forma di compenso.
3. Il Fratello della Misericordia riceve dall’assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia
con l’espressione del tradizionale motto delle Misericordie: “Che Iddio gliene renda merito”.
4. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse
ai Fratelli distinzioni aventi puro carattere morale.
Articolo 16
1. Per i vari settori di attività caritative la Confraternita, in accordo con la Confederazione Nazionale, può costituire
Gruppi funzionali coordinandoli con apposito Regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.
Articolo 17
1. Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di “Fratello” o di “Sorella” ed alimentano
tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.
2. Nel presente Statuto si sono indicati e si indicheranno con il termine di “Fratelli” tutti gli Iscritti alla Confraternita,
siano uomini oppure donne.
3. I Fratelli si suddividono in quattro (4) categorie:
- Fratelli Aspiranti (o Giornanti Aggregati);
- Fratelli Effettivi (o Giornanti Attivi);
- Fratelli Sostenitori;
- Fratelli Onorari.
4. L’iscrizione quale Fratello Aspirante avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due
Fratelli Effettivi.
5. Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.
6. Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia di cui al primo comma dell’articolo 12
del presente Statuto, i Fratelli, riuniti in un’unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.
7. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma quarto del presente articolo
o, nel caso in cui l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve essere portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita.
8. Il Fratello iscritto ad altro Sodalizio e ammesso alla Confraternita non potrà in nessun caso godere delle competenze e
dei diritti acquisiti in altra Confraternita.