Statuto
Articolo 41
1. Il Correttore è nominato su proposta del Magistrato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio, tra i sacerdoti che esercitano
legittimamente il ministero nella Diocesi di Fiesole.
2. Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.
3. Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la partecipazione spirituale e morale dei
Fratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
4. Il Correttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del Magistrato e dell’Assemblea nonché alle riunioni
eventualmente indette dal Collegio Nazionale delle Misericordie d’Italia.
5. Le deliberazioni che investono l’indirizzo morale e religioso della Confraternita dovranno avere il parere favorevole del
Correttore per diventare esecutive.
6. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
7. Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito
della carità e del servizio per i Fratelli.
Articolo 42
1. La Commissione Elettorale è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
2. E’ composta da cinque (5) membri scelti tra quelli appartenenti alla categoria dei Fratelli Effettivi e ha il compito di:
- nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- verificare l’adozione da parte dell’Assemblea della deliberazione per il numero dei componenti del Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti al precedente articolo 32 primo comma;
- redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, lista che dovrà contenere un numero di candidati superiore di almeno tre unità a quello dei posti disponibili;
- redigere la lista di sette (7) candidati per l’elezione del Collegio dei Probiviri di cui risulteranno eletti i più votati;
- redigere la lista di sette (7) Fratelli Effettivi, Onorari o Sostenitori per l’elezione del Collegio dei Sindaci Revisori tra i quali verranno eletti i tre più votati quali Sindaci effettivi e il quarto e il quinto quali Sindaci supplenti.
3. Le liste devono riportare il nome del candidato, il luogo di residenza e la data di iscrizione alla Confraternita.
4. Ogni Fratello o gruppo di Fratelli potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature
nei termini che la stessa Commissione indicherà.
5. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Provveditore il quale le allegherà all’avviso di
convocazione dell’Assemblea tenendo presente che la stessa dovrà essere convocata almeno venti (20) giorni prima di quello fissato per la riunione.
6. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto delle norme di cui al precedente
articolo 32.
Articolo 43
1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti e ogni Fratello avente diritto al voto potrà
esprimere la sua preferenza anche per altri aventi diritto non compresi nelle citate liste.
2. Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei componenti di ciascun organo (per il Magistrato sarà
il numero stabilito dall’Assemblea).
3. Risulteranno eletti per ogni carica i Fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.
4. A parità di voti risulterà eletto il Fratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita.
5. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Fratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
6. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. Nel caso in
cui una o più preferenze siano rivolte a soggetti non eleggibili, la scheda rimarrà valida per le altre preferenze espresse.
7. il Presidente della Commissione Elettorale pubblica con affissione nella sede sociale l’esito delle votazioni, convoca gli
eletti entro sette (7) giorni da quello in cui si sono tenute le votazioni e ne presiede la prima riunione.
Articolo 44
1. La Commissione Verifica Poteri è eletta dall’Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio.
2. E’ composta da tre (3) membri scelti tra i Fratelli Effettivi e si insedia almeno un’ora prima di quella
stabilita per l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
- nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Segretario;
- accerta l’identità degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all’Assemblea;
- accerta la regolarità delle deleghe;
- redige, esperite le incombenze, apposito Verbale che verrà trasmesso alla commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.
4. Qualora nella riunione che precede ogni quadriennio l’Assemblea lo decida, le funzioni della Commissione Verifica Poteri potranno essere esercitate dalla Commissione Elettorale.
Articolo 45
1. I componenti della Commissione Elettorale e della Commissione Verifica Poteri non possono in nessun modo far parte
delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Confraternita né essere votati fuori lista.
2. Nel caso in cui una o più preferenze siano rivolte a tali soggetti, la scheda elettorale rimarrà valida per le altre preferenze espresse.
Articolo 46
1. Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale e in relazione al principio
del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita.
2. I Fratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da essi ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e
nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Fratelli un rapporto di estreme semplicità e cordialità, tenuto conto anche dello spirito di
servizio per il quale accettano la carica.
Articolo 47
1. Le proposte di riforma dello Statuto, oltre che formulate dal Magistrato secondo la norma di cui al precedente articolo
31 lettera p), possono essere presentate al Magistrato - mediante motivata mozione scritta - da un numero di Fratelli non inferiore a un quinto dei Fratelli
aventi diritto al voto.
2. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia per l’assenso.
3. Dopo avere esaminato la proposta e avere acquisito l’assenso scritto della Confederazione il Provveditore convoca l’Assemblea
straordinaria con specifica indicazione all’ordine del giorno del numero degli articoli per i quali è fatta proposta di riforma nonché l’indicazione degli
emendamenti formulati dai proponenti.
4. L’avviso di convocazione sarà pubblicato con le modalità ed i termini di cui al comma precedente del presente articolo.
Dell’avvenuto adempimento di tali incombenze sarà data certificazione da parte del Provveditore e del Segretario.
5. L’avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione; un Dirigente di quest’ultima potrà partecipare all’Assemblea.
6. Per l’approvazione di modificazioni statutarie occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti all’Assemblea oltre - come detto -
il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
7. Non possono essere oggetto di riforma, se non all’unanimità dei voti di tutti i Fratelli Effettivi, gli articoli
3, 5, 6 e 8 del presente Statuto i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità della
sua vita associativa.