Statuto
Articolo 24
1. Sono organi della Confraternita:
- l’Assemblea;
- il Magistrato;
- il Provveditore;
- il Collegio Probivirale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo 25
1. L’Assemblea è composta da tutti i Fratelli Effettivi ed Onorari iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Provveditore o, in
sua assenza, dal Vice Provveditore o in mancanza anche di questo dal più anziano di età dei componenti del Magistrato presenti.
2. Qualora nessun componente del Magistrato sia presente, l’Assemblea sarà presieduta da un Fratello designato dagli intervenuti.
Articolo 26
1. L’assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio
consuntivo ed ogni quattro (4) anni per l’elezione delle cariche sociali.
2. L’assemblea è convocata dal Provveditore mediante affissione del relativo avviso nella sede della Confraternita per
almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e con invio di lettera a tutti gli aventi diritto lo stesso giorno in cui viene affisso l’avviso,
con la precisazione che l’invio della lettera non ha effetti costitutivi per la valida convocazione dell’assemblea.
3. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo (che può essere anche diverso dalla sede sociale purché in provincia di Firenze) dell’adunanza
in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.
4. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima purché almeno un’ora dopo.
5. I Verbali dell’Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell’apposito Registro.
Articolo 27
1. L’Assemblea, da convocarsi con le modalità di cui ai commi secondo, terzo e quinto del precedente articolo 26,
si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta:
- ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Fratelli aventi diritto al voto;
- il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori, per gravi e motivate ragioni da comunicarsi per iscritto, ne richiedano all’unanimità la convocazione al Magistrato;
- ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;
- il Magistrato ne ravvisi la necessità.
- Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) l’Assemblea dovrà essere convocata entro un congruo termine.
Articolo 28
1. L’Assemblea riunitasi in via ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà degli aventi diritto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti sempreché tale numero
sia almeno il doppio di quello dei componenti il Magistrato.
2. In caso di impedimento a partecipare all’assemblea ogni Fratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Fratello il
quale non potrà essere portatore di più di due deleghe.
Articolo 29
1. L’Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.
2. Gli astenuti non si computano fra i votanti.
3. I componenti del Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni
concernenti rispettivamente il resoconto morale e quello finanziario.
4. Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell’Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell’articolo 47.
Articolo 30
1. L’Assemblea ha il compito di:
- deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti, che sarà corredato della relazione del Provveditore sull’attività della Confraternita svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sull’andamento economico-finanziario;
- esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Provveditore di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario le relative deliberazioni;
- eleggere a scrutinio segreto i componenti del Magistrato, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori secondo le modalità di cui agli articoli 31, 39, 40, 42 e 43 del presente Statuto;
- deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modificazioni del presente Statuto;
- deliberare su proposta del Magistrato l’approvazione del Regolamento Generale di cui all’articolo 48 del presente Statuto;
- nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri nonché stabilire il numero dei componenti del Magistrato tra il minimo ed il massimo previsto dal presente Statuto;
- adottare i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Fratelli ai sensi dell’articolo 23 del presente Statuto.