Statuto

Articolo 31
1. Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea.
2. E’ eletto dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 29, 42 e 43 del presente Statuto.
3. In particolare il Magistrato:

  1. provvede all’amministrazione della Confraternita ivi compresi l’acquisto, la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, e alla creazione di passività ipotecarie;
  2. cura affinché non siano ceduti nè alienati i beni e le cose aventi carattere storico e artistico così come le carte ed i documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
  3. provvede al suo interno alla elezione del Provveditore, del Segretario e dell’Amministratore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento generale di cui all’articolo 48 del presente Statuto (l’eventuale nomina del Segretario può avvenire al di fuori degli eletti al Magistrato tenuto conto delle particolarità di cui al successivo articolo 36);
  4. redige il Regolamento Generale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana qualsiasi altro Regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
  5. delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione ed al trattamento economico di quiescenza del personale dipendente, ed adotta i relativi provvedimenti;
  6. provvede alla predisposizione del Regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
  7. delibera il passaggio degli Aspiranti alla categoria dei Fratelli Effettivi trascorso il periodo di aspirantato di cui al secondo comma dell’articolo 18 del presente Statuto;
  8. adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza e ratifica, se lo ritiene opportuno, quelli adottati dal Provveditore in via di urgenza;
  9. predispone, insieme all’Amministratore e con la collaborazione del Segretario, il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  10. delibera sulle accettazioni di eredità con beneficio di inventario, sulle accettazioni di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone - ove necessario - l’autorizzazione ai competenti organi;
  11. prende in via d’urgenza, eccettuati i casi previsti agli articoli 21 commi secondo e terzo, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti di competenza dell’Assemblea che reputa necessari nell’interesse del Sodalizio, salva ratifica da parte dell’Assemblea con delibera da adottare nella prima riunione successiva;
  12. delibera sull’ammissione di nuovi Fratelli nonché sul passaggio dei Fratelli da una categoria all’altra e, all’inizio di ogni anno sociale, stabilisce, rendendoli noti in modo idoneo, i criteri in base ai quali potrà essere mantenuta la qualifica di Fratello Effettivo;
  13. cura la preparazione spirituale e morale dei Fratelli nonché l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione, delle quali la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;
  14. sottopone all’Assemblea le proposte di modificazioni statutarie che abbiano ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale;
  15. istituisce Commissioni o Gruppi di studio e/o di lavoro, anche con esperti al di fuori degli Iscritti alla Confraternita, per l’analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un Coordinatore fra i componenti del Magistrato;
  16. autorizza il Provveditore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai Collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
  17. determina l’ammontare della quota associativa che ogni Fratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;
  18. nomina, anche nel caso di cui al quinto comma dell’articolo 36 del presente Statuto, il Segretario;
  19. propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Fratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
  20. provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e le possibilità della Confraternita;
  21. compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 32
1. Il Magistrato è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) Fratelli Effettivi, secondo quanto stabilito dall’Assemblea nella adunanza che precede ogni quadriennio.
2. Il Correttore partecipa alle riunioni del Magistrato con voto consultivo.
3. Per essere eletti nel Magistrato occorre avere maturato alla data stabilita per le elezioni almeno un anno dalla data di delibera di passaggio alla categoria dei Fratelli Effettivi.
4. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato per nessuna ragione Fratelli con legami di coniugio o di parentela fino al terzo grado nonché Fratelli eletti alle cariche di Probiviro o di Sindaco Revisore.
5. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, i Fratelli che abbiano rapporti di interesse a contenuto patrimoniale con la Confraternita nonché i Fratelli che rivestono cariche politiche.

Articolo 33
1. Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Provveditore lo ritenga necessario oppure quando sia stata presentata domanda al Provveditore da parte di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Magistrato.
2. Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o del Collegio dei Probiviri.
3. L’invito all’adunanza è comunicato dal Provveditore e dovrà contenere il luogo (che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, purché in provincia di Firenze), il giorno, l’ora della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno, e dovrà essere inviato almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
4. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato - anche telefonicamente - in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.
5. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei componenti dell’organo; la seconda convocazione dovrà essere indetta almeno un’ora dopo la prima.
6. Il Magistrato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni concernenti sanzioni disciplinari sono adottate a scrutinio segreto; sono del pari adottate a scrutinio segreto le altre delibere quando il Provveditore lo ritenga opportuno.

Articolo 34
1. Il Provveditore è eletto dal Magistrato al suo interno nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. E’ il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.
3. Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e nelle relative Assemblee ha diritto di elettorato attivo e passivo.
4. In particolare il Provveditore:

  1. vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita nonchè sull’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
  2. indice le riunioni del Magistrato e convoca l’Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
  3. attua le deliberazioni del Magistrato;
  4. firma la corrispondenza, le carte ed i Registri Sociali;
  5. cura congiuntamente con il Segretario e con l’Amministratore la tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili;
  6. tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia agli effetti di ogni evento che consigli l’interessamento della Confederazione stessa;
  7. prende ogni provvedimento - anche disciplinare - d’urgenza, pure se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva la sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.