Statuto
Articolo 18
1. I Fratelli Aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli articoli 17 e 19 del presente Statuto,
intendono far parte della categoria dei Fratelli Effettivi.
2. L’aspirantato ha la durata di almeno dodici (12) mesi di ininterrotto e lodevole servizio dopo di che,
in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, gli Aspiranti passano alla categoria degli Effettivi.
3. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e con la consegna della veste simbolo
di sacrificio, di preghiera e di anonimato.
4. I Fratelli Aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e/o passiva.
5. I Fratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l’obbligo del servizio
nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita.
6. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali, partecipano all’assemblea con diritto di
elezione attiva e passiva; all’inizio di ogni anno sociale sarà compito del Magistrato di stabilire e di rendere noti in modo idoneo i criteri
in base ai quali potrà essere mantenuta la qualifica di Fratello Effettivo.
7. I Fratelli Sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio
e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.
8. Salvo l’elettorato passivo come membri del Collegio dei Sindaci Revisori, i Fratelli Sostenitori
non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.
9. I Fratelli Onorari sono coloro che dopo almeno dieci (10) anni di servizio attivo desiderino o siano costretti a
cessare di prestare il servizio stesso ed intendano conseguire la qualifica in oggetto. I Fratelli Onorari mantengono i diritti di elettorato
attivo per tutti gli organi della Misericordia da eleggere e, limitatamente al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Sindaci Revisori,
anche l’elettorato passivo.
10. Qualora lo desiderino e previa autorizzazione del Magistrato. i Fratelli Onorari potranno riprendere a prestare servizio
attivo quali Fratelli Effettivi.
Articolo 19
1. Per potere iscriversi alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non
avere riportato condanne penali infamanti.
2. I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente e/o con la loro opera i fini istituzionali della
Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.
Articolo 20
1. Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari
modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione.
Articolo 21
1. I Fratelli Aspiranti ed i Fratelli Effettivi devono:
- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le disposizioni emanati dagli organi della Confraternita;
- tenere una condotta morale e civile irreprensibile sia all’interno dell’Associazione sia nella vita privata;
- disimpegnare diligentemente e con spirito di umana e cristiana carità i servizi ad essi affidati;
- tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Articolo 22
1. I Fratelli, previa contestazione scritta dell’addebito con invito a presentare al Magistrato entro 15 giorni (quindici)
le proprie giustificazioni, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione;
- sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- decadenza;
- esclusione.
2. La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) precedenti è il Magistrato mentre per gli
altri è demandata all’Assemblea.
3. Il Provveditore può prendere in via d’urgenza i provvedimenti di cui ai punti a) e b) precedenti, salva la
ratifica del Magistrato.
4. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) precedenti, l’interessato può presentare entro quindici (15) giorni
dalla comunicazione ricorso scritto al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’interessato ed il Provveditore con parere definitivo ed inappellabile,
mentre per gli altri punti valgono le disposizioni di cui al successivo articolo 23, commi settimo e seguenti.
Articolo 23
1. La qualità di Iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
2. Si perde per dimissioni qualora il Fratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere la
sua qualità di Fratello.
3. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita
di cui al precedente articolo 19.
4. Inoltre l’Iscritto decade dalla sua qualità di Fratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei
doveri fondamentali previsti dal precedente articolo 21 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado
di assolvervi.
5. La qualità di Fratello si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque ragione, l’appartenenza dell’Iscritto
alla Confraternita.
6. La perdita della qualità di Fratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.
7. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all’Assemblea.
8. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta da parte del Magistrato
all’interessato tramite lettera raccomandata, con invito a presentare entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa,
le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all’Assemblea.
9. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
10. Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato, qualora siano venute a mancare le cause che lo
hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell’interessato, al Magistrato con le modalità di cui al precedente articolo 17 quarto
comma e sulla quale l’Assemblea delibererà - sentito il parere del Collegio Probivirale - l’accettazione e se riconferire al postulante i diritti di
cui godeva in precedenza.
11. L’eventuale nuova domanda non potrà in nessun caso essere ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza
o esclusione preso dall’Assemblea.
12. Contro il provvedimento di esclusione preso dall’Assemblea l’interessato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei
(6) mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata per iscritto la deliberazione.