Statuto

Articolo 35
1. Il Vice-Provveditore è eletto dal Magistrato al suo interno nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Coadiuva, indipendentemente da sue specifiche funzioni, il Provveditore e lo sostituisce anche legalmente in caso di sua assenza o di suo impedimento.

Articolo 36
1. Il Segretario è eletto dal Magistrato, non necessariamente al suo interno (purché iscritto alla Misericordia) ed anche tra i dipendenti della Confraternita, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Redige i verbali del Magistrato, dell’Assemblea e di tutte le Commissioni o Gruppi di studio e/o di lavoro di cui alla lettera q) del precedente articolo 31; in caso di assenza o impedimento, il Segretario sarà sostituito nella verbalizzazione da persona designata dagli intervenuti.
3. E’ consegnatario dei documenti e dell’archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Provveditore con il quale collabora - unitamente altresì all’Amministratore - alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) del precedente articolo 34.
4. Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Articolo 37
1. L’Amministratore è eletto dal Magistrato, preferibilmente al suo interno, nella prima riunione convocata dopo le elezioni.
2. Cura, in collaborazione con il Provveditore e con il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.
3. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei Libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Articolo 38
1. Tutti gli incarichi degli organi sociali hanno una durata di quattro (4) anni ed i Fratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.
2. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta su lista la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell’organo demandato alla sua nomina.
3. I nuovi membri inseriti a copertura del posto vacante restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.
4. I componenti degli organi della Confraternita che per tre (3) riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico e quindi sostituiti.

Articolo 39
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque (5) membri eletti dall’Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 29, 42 e 43 del presente Statuto tra gli aventi diritto, possibilmente scelti per la particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita.
2. Per l’eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 32 commi quarto e quinto.
3. Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
4. Il Collegio si riunisce (anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in provincia di Firenze) su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza e almeno una volta all’anno per la verifica dell’andamento della Confraternita.
5. In particolare il Collegio:

  1. vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;
  2. decide sui ricorsi presentati dai Fratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;
  3. qualora ne ravvisi la necessità richiede con comunicazione scritta e motivata la convocazione del Magistrato;
  4. qualora il Magistrato sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare sostituisce l’opera di quest’ultimo fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione; l’accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all’articolo 49 commi primo e secondo del presente Statuto.

6. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato ma non vi avranno diritto di voto e non possono essere eletti contemporaneamente nè nel Magistrato nè nel Collegio dei Sindaci Revisori.
7. Il Collegio delibera a maggioranza con la presenza di almeno tre (3) componenti tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equamente con pronunce motivate.

Articolo 40
1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre (3) membri effettivi eletti dall’Assemblea, la quale elegge altresì due Sindaci supplenti, secondo le modalità degli articoli 29, 42 e 43 del presente Statuto.
2. I Sindaci sia effettivi che supplenti, da scegliersi tra i Fratelli Effettivi, Onorari o Sostenitori, dovranno preferibilmente essere in possesso di adeguati titoli professionali.
3. Per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente articolo 32 commi quarto e quinto.
4. Il Presidente dovrà preferibilmente essere iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati o dei Revisori Ufficiali dei Conti o dei Revisori Contabili.
5. I membri del Collegio non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato e neppure nel Collegio Probivirale.
6. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo Verbale viene firmato da tutti i presenti.
7. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato ma non vi avranno diritto di voto.